Mp3 F.A.Q. (Frequently
Asked Questions)
PROFILI LEGALI CONCERNENTE
L'USO E LA DIFFUSIONE DI FILES MP3
Prima
di affrontare i problemi inerenti alla legalità dei files mp3, e'
necessaria una doverosa premessa: a tutt'oggi
manca una normativa organica sul tema.
Analizzeremo quindi la legislazione vigente, ricordando pero' che
la sua applicabilità ad un fenomeno così peculiare
come quello che stiamo affrontando
viene da taluno messa in dubbio.
La
tutela del diritto d'autore in Italia e la sua adattabilità ai files
mp3
La legge fondamentale in
materia di diritto d'autore in Italia e' la 22 aprile
1941, n. 633 che all'articolo 1 recita: “Sono protette ai sensi
di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna (....)”. Premettiamo che la tutela giuridica
del software qui citata riguarda i programmi per elaboratori
considerati “opere dell'ingegno” in quanto
tali, e che quindi non rientrano nella
nostra analisi. L'articolo 2.2, specifica
che “sono ricomprese nell'ambito di applicazione della
presente legge: le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per
se opera originale.” Con riferimento ai diritti esclusivi connessi
al diritto d'autore, che possono riguardare
i files mp3 dobbiamo ricordare i seguenti articoli:
Art 13: Il diritto
esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione
in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come
la copiatura a mano, la stampa, la
litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento
di riproduzione.
Art 17: Il diritto
esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere
in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione
del pubblico, con qualsiasi mezzo ed
a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari
di essa (.....). Il riferimento a “qualsiasi
mezzo” fatto dalla legge del 1943 copre anche la tutela
del diritto d'autore nella rete, giacché una indicazione così
generale ed astratta rispondeva proprio alla
necessità di estendere la tutela del
diritto d'autore, che è un diritto immateriale e scisso da
qualsiasi supporto su cui si trovi la relativa
opera, nel corso del tempo indipendentemente
dal progresso tecnologico ( in caso contrario sarebbe stato
necessario modificare la legge dopo l'invenzione del CD,
del DAT, del MINIDISC, del PC etc..).
Affermare che gli mp3 non rientrano nell'ambito della disciplina
del diritto d'autore solo perché non
espressamente previsti, è opinione, dunque,
destinata a non avere successo; più avanti la legge fà riferimento
a “opere registrate su apparecchi meccanici”
per esprimere il medesimo concetto,
e riteniamo, anche ai sensi di una interpretazione non meramente
letterale, ma doverosamente teleologica, che
tra gli apparecchi meccanici rientrino
i Personal Computers.
E' quasi superfluo dire che ipotizzare la lesione del diritto solo
nel momento in cui si opera la trasposizione
di un brano da mp3 a nastro o cd e'
affermazione ugualmente non sostenibile.
Diverso è il caso della copia fatta per uso personale, giacché l'art.
68 dice che ӏ libera la riproduzione
di singole opere o brani di opere per uso personale
dei “lettori”, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
“ .
Tale norma si riferisce alle opere scritte, ma è unanimemente considerata
lecita, per esempio, anche la copia di un
brano musicale fatta per uso strettamente
personale.
Tale fattispecie si applica, però, solo ed esclusivamente ai soggetti
che siano venuti legittimamente in
possesso dell'opera e che ne facciano un uso personale,
cioè in primo luogo che non cedano la copia a qualsiasi titolo
ad altri.
Le sanzioni collegate alla violazione del diritto d'autore possono
essere civili e penali:
Civilmente, in seguito all'azione
del titolare del diritto d'autore, si è tenuti
a risarcire il danno sia di natura
patrimoniale sia morale, incluso quello derivante da “lucro
cessante” , cioè quello relativo al mancato
guadagno economico derivato dalla lesione.
Penalmente, L'art. 171 punisce,
“Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma : riproduce, trascrive, recita
in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti
in commercio un'opera altrui.
La norma si applica ai soggetti che non sono legittimi possessori
dell'opera o che non ne fanno un uso strettamente
personale. L'agire a fine di lucro
è considerato una aggravante.
La licenza multimediale
Siae
Per avere ulteriori informazioni
e scaricare una copia del testo della licenza,
vi consigliamo di andare al sito della Siae : www.siae.it.
La SIAE , Società Italiana Autori ed Editori, ente di diritto pubblico
al quale e' riservata in via esclusiva
l'attività di intermediazione per l'esercizio
dei diritti d'autore, ha realizzato la "Licenza sperimentale
per l'utilizzazione in reti telematiche
di opere musicali", con l'intenzione di offrire
al mercato musicale della rete uno strumento di legale espansione
nel rispetto di tutti i diritti utilizzati.
Verso un corrispettivo che la SIAE si impegna
a versare ai titolari del diritto d'autore
delle opere messe in rete chi ottiene la tale licenza può:
a) riprodurre nella banca
dati del Provider (ISP) le opere del repertorio musicale
tutelato dalla SIAE;
b) diffondere presso il
pubblico tali opere musicali attraverso la rete di computers
che interagiscono col Sito di cui il contraente è titolare,
mettendole a disposizione del pubblico anche
su base individuale.
c) utilizzare le opere musicali
riprodotte mettendole a disposizione del pubblico
anche su base individuale, gratuitamente o a pagamento, mediante
prelevamento dei relativi files.
Chi ottiene la licenza si
impegna ad indicare negli spazi visivi del suo sito
il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori
di ogni opera musicale utilizzata; inoltre
si impegna ad indicare nel sito il
numero d'ordine della licenza e la data di sottoscrizione.
Tale licenza non comprende, però, i diritti spettanti: ai produttori
fonografici per l'utilizzazione di supporti
fonografici pre-registrati e agli interpreti
e agli artisti esecutori, ed agli editori per l'eventuale
riproduzione di testi letterari e dello spartito
delle opere musicali autorizzate. E'
quindi necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione
dai rispettivi aventi diritto qui citati e
da qualunque altro eventuale avente
diritto.
Infine nel sito deve essere chiaramente indicato che le registrazioni
di qualsiasi natura, derivanti dalle
operazioni di download, debbono intendersi destinate
al solo uso privato con il divieto di ogni ulteriore atto di
utilizzazione (prestito, noleggio, vendita,
re-immissione in rete, riproduzione
in copia, di diffusione o di esecuzione in pubblico). Per
quello che riguarda il corrispettivo da pagare, esso e' variabile
a seconda che la diffusione sia limitata
o meno a demo (non superiori ai 30 secondi),a
seconda che sia prevista o meno la possibilità di prelevamento
del brano, con una ulteriore variazione tariffaria
in quest'ultimo caso a seconda o meno
che essa avvenga a titolo gratuito o verso il pagamento di un
prezzo. E' presto
per dire se l'uso di questa licenza avrà successo; al di la' della
pregevolezza del tentativo operato dalla SIAE
per regolare la materia, vi sono però
delle considerazioni negative da porre: innanzitutto il fatto che
si debba ottenere il preventivo consenso da
parte degli altri aventi diritto oltre
l'autore (la licenza specifica che non copre il permesso di tali
soggetti), quali per esempio gli interpreti
ed esecutori, rende la procedura assai
farraginosa, anche perché la licenza non specifica se la SIAE stessa
si impegna a fare da intermediaria nella ricerca
di tale consenso, (peraltro, rientrando
la funzione di intermediazione nei suoi compiti statutari,
la soluzione affermativa si pone come preferibile).
In secondo luogo l'avviso che del file eventualmente prelevato dal
sito se ne debba fare solo un uso personale,
non e' di per sé sufficiente a scoraggiare
una ulteriore duplicazione e diffusione dello stesso.
Infine, e questo è il limite decisivo, qualsiasi
operatore italiano può ottenere da
web-servers esteri uno spazio anche gratuito per aprire un sito
in rete, senza possibilità alcuna di applicazione
di tale licenza.
Cosa è legale allora?
L'art 17 prosegue affermando
che “Non costituisce esercizio del diritto esclusivo
di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal
titolare di esemplari delle opere a fini promozionali
ovvero a fini di insegnamento o di
ricerca scientifica .” Questa norma sembrerebbe ipotizzare una non
lesione del diritto d'autore in caso
di distribuzione gratuita a fini promozionali, ma e' specificato
che vi debba essere il consenso del
titolare del diritto, quindi non illudiamoci: pretendere
che si facciano delle copie da distribuire per fini promozionali
senza che sia interpellato chi si dovrebbe
in teoria giovare di quelle di quella
promozione e' una ipotesi per nulla accettabile. Diverso
e' il caso della copia fatta per uso personale, giacche' l'art.
68 dice che ”e' libera la riproduzione
di singole opere o brani di opere per uso
personale dei “lettori”, fatta a mano o con mezzi di riproduzione
non idonei a spaccio o diffusione dell'opera
nel pubblico. “ .
Tale norma si riferisce apparentemente alle opere scritte, ma e'
unanimemente accettato anche dai più strenui
difensori del diritto d'autore che
anche la copia di un brano musicale fatta per uso strettamente
personale non leda tale diritto.
Sono previste anche conseguenze
penali?
L'art. 171 punisce, “Salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, con
la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma riproduce, trascrive, recita
in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti
in commercio un'opera altrui .
La norma si applica ai soggetti che non sono legittimi possessori
dell'opera o che non ne fanno un uso strettamente
personale. L'agire a fine di lucro
è considerato una aggravante.
Qual'è
la normativa applicabile nel caso in cui io faccia un download
da un sito estero?
La Convenzione di Berna
sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,n. 399,
ultimo trattato in tema di protezione del
diritto di autore, non tratta specificatamente
la questione della tutela di tale diritto in
Internet. Pero' autorevoli voci suggeriscono di applicare analogicamente
il criterio stabilito in relazione alla tutela
del diritto dia autore in caso di diffusione
via satellite di trasmissioni audio-video, diffusione anch'essa
potenzialmente mondiale. Il criterio
seguito in questi casi e' quello del paese di emissione del
segnale. In altre
parole si fa' riferimento al criterio della provenienza, cioè la
legge da applicare (si intenda bene, dal giudice
italiano), per valutare se ci sia stata una lesione del diritto,
e' quella del paese da cui proviene il segnale.
Ragionando per analogia, dunque, nel caso in cui si prelevi un
file da un sito estero, sarà la legge di quello
stato quella applicabile.
La legge 218 del 31 maggio 95 (riforma del diritto internazionale
privato) stabilisce all'articolo 54
che i diritti sui beni immateriali (e il diritto d'autore
rientra tra questi) sono regolati dalla legge dello stato di
utilizzazione. Ora e' evidente che nei casi
in cui ci sia un sito estero che metta
a disposizione dei files da scaricare, lo “Stato di utilizzazione”
deve essere correttamente individuato in quello del luogo dal quale
vengono prelevati i files, e non in
quello di “destinazione”, termine esplicitamente usato
in relazione ad un'altra fattispecie (diritti reali sui beni in
transito, art. 52).
In conclusione possiamo dire che in questo caso l'eventuale lesione
del diritto d'autore deve essere valutata
alla stregua della normativa vigente nel
paese in cui vi e' il sito, normativa che a seconda dei casi potrà
essere più o meno restrittiva rispetto alla
legge italiana (Una legge di uno stato
straniero che escluda la tutela del diritto d'autore viene comunque
ritenuta dalla dottrina inapplicabile in Italia,
perché contraria ai principi fondamentali
del nostro ordinamento).
Per altro, comunque sia, la giurisdizione e la competenza appartengono
sempre del giudice italiano, che semmai applicherà
non la normativa italiana ma quella
dello stato in questione.
CONCLUSIONI:
Gli mp3 sono coperti dalla
legge sul diritto d'autore?
Si, se provengono da brani
coperti da copyright o se non è espressamente dichiarato
il contrario.
E'
possibile duplicare per uso personale sul proprio pc in mp3 cd
regolarmente acquistati?
Si
E' possibile scambiarli
con altri, magari tramite un NG?
No
Ci possono essere conseguenze
penali?
Si, è prevista una multa, se il fatto non
costituisce un più grave reato.
Se
scarico da un sito straniero sono immune dalla violazione del
diritto d'autore?
No, si applica semplicemente
la normativa di quel paese, ma l'applicazione
di quella legge spetta sempre al giudice italiano.
L'autore non si assume nessuna
responsabilità riguardo una possibile diversa interpretazione
della legge. Questo è quanto, ognuno
tragga le proprie conclusioni beneficiando di quanto
sopra descritto.