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Mp3 F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

INFORMAZIONI GENERALI PROFILI LEGALI CONCERNENTE L'USO E LA DIFFUSIONE DI FILES MP3 COME ASCOLTARE I FILES MP3 SU UN IMPIANTO STEREO ARGOMENTI CORRELATI ALLO SCAMBIO DI MP3
ASCOLTARE I FILE MP3 SUL COMPUTER CREARE FILE MP3 PROGRAMMI VARI CENNI PRATICI SULL'USO DEGLI FTP MINI GLOSSARIO

PROFILI LEGALI CONCERNENTE L'USO E LA DIFFUSIONE DI FILES MP3

Prima di affrontare i problemi inerenti alla legalità dei files mp3, e' necessaria una doverosa premessa: a tutt'oggi manca una normativa organica sul tema. Analizzeremo quindi la legislazione vigente, ricordando pero' che la sua applicabilità ad un fenomeno così peculiare come quello che stiamo affrontando viene da taluno messa in dubbio.

La tutela del diritto d'autore in Italia e la sua adattabilità ai files mp3

La legge fondamentale in materia di diritto d'autore in Italia e' la 22 aprile 1941, n. 633 che all'articolo 1 recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (....)”. Premettiamo che la tutela giuridica del software qui citata riguarda i programmi per elaboratori considerati “opere dell'ingegno” in quanto tali, e che quindi non rientrano nella nostra analisi. L'articolo 2.2, specifica che “sono ricomprese nell'ambito di applicazione della presente legge: le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se opera originale.” Con riferimento ai diritti esclusivi connessi al diritto d'autore, che possono riguardare i files mp3 dobbiamo ricordare i seguenti articoli:

Art 13: Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art 17: Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa (.....). Il riferimento a “qualsiasi mezzo” fatto dalla legge del 1943 copre anche la tutela del diritto d'autore nella rete, giacché una indicazione così generale ed astratta rispondeva proprio alla necessità di estendere la tutela del diritto d'autore, che è un diritto immateriale e scisso da qualsiasi supporto su cui si trovi la relativa opera, nel corso del tempo indipendentemente dal progresso tecnologico ( in caso contrario sarebbe stato necessario modificare la legge dopo l'invenzione del CD, del DAT, del MINIDISC, del PC etc..).


Affermare che gli mp3 non rientrano nell'ambito della disciplina del
diritto d'autore solo perché non espressamente previsti, è opinione, dunque, destinata a non avere successo; più avanti la legge fà riferimento a “opere registrate su apparecchi meccanici” per esprimere il medesimo concetto, e riteniamo, anche ai sensi di una interpretazione non meramente letterale, ma doverosamente teleologica, che tra gli apparecchi meccanici rientrino i Personal Computers.
E' quasi superfluo dire che ipotizzare la lesione del diritto solo nel
momento in cui si opera la trasposizione di un brano da mp3 a nastro o cd e' affermazione ugualmente non sostenibile.
Diverso è il caso della copia fatta per uso personale, giacché l'art. 68
dice che ”è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei “lettori”, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. “ .
Tale norma si riferisce alle opere scritte, ma è unanimemente considerata
lecita, per esempio, anche la copia di un brano musicale fatta per uso strettamente personale.
Tale fattispecie si applica, però, solo ed esclusivamente ai soggetti che
siano venuti legittimamente in possesso dell'opera e che ne facciano un uso personale, cioè in primo luogo che non cedano la copia a qualsiasi titolo ad altri.
Le sanzioni collegate alla violazione del diritto d'autore possono essere
civili e penali:

Civilmente, in seguito all'azione del titolare del diritto d'autore, si è tenuti a risarcire il danno sia di natura patrimoniale sia morale, incluso quello derivante da “lucro cessante” , cioè quello relativo al mancato guadagno economico derivato dalla lesione.

Penalmente, L'art. 171 punisce, “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma : riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui.
La norma si applica ai soggetti che non sono legittimi possessori
dell'opera o che non ne fanno un uso strettamente personale. L'agire a fine di lucro è considerato una aggravante.

La licenza multimediale Siae

Per avere ulteriori informazioni e scaricare una copia del testo della licenza, vi consigliamo di andare al sito della Siae : www.siae.it.
La SIAE , Società Italiana Autori ed Editori, ente di diritto pubblico al
quale e' riservata in via esclusiva l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore, ha realizzato la "Licenza sperimentale per l'utilizzazione in reti telematiche di opere musicali", con l'intenzione di offrire al mercato musicale della rete uno strumento di legale espansione nel rispetto di tutti i diritti utilizzati. Verso un corrispettivo che la SIAE si impegna a versare ai titolari del diritto d'autore delle opere messe in rete chi ottiene la tale licenza può:

a) riprodurre nella banca dati del Provider (ISP) le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE;

b) diffondere presso il pubblico tali opere musicali attraverso la rete di computers che interagiscono col Sito di cui il contraente è titolare, mettendole a disposizione del pubblico anche su base individuale.

c) utilizzare le opere musicali riprodotte mettendole a disposizione del pubblico anche su base individuale, gratuitamente o a pagamento, mediante prelevamento dei relativi files.

Chi ottiene la licenza si impegna ad indicare negli spazi visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata; inoltre si impegna ad indicare nel sito il numero d'ordine della licenza e la data di sottoscrizione.
Tale licenza non comprende, però, i diritti spettanti: ai produttori
fonografici per l'utilizzazione di supporti fonografici pre-registrati e agli interpreti e agli artisti esecutori, ed agli editori per l'eventuale riproduzione di testi letterari e dello spartito delle opere musicali autorizzate. E' quindi necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione dai rispettivi aventi diritto qui citati e da qualunque altro eventuale avente diritto.
Infine nel sito deve essere chiaramente indicato che le registrazioni di
qualsiasi natura, derivanti dalle operazioni di download, debbono intendersi destinate al solo uso privato con il divieto di ogni ulteriore atto di utilizzazione (prestito, noleggio, vendita, re-immissione in rete, riproduzione in copia, di diffusione o di esecuzione in pubblico). Per quello che riguarda il corrispettivo da pagare, esso e' variabile a seconda che la diffusione sia limitata o meno a demo (non superiori ai 30 secondi),a seconda che sia prevista o meno la possibilità di prelevamento del brano, con una ulteriore variazione tariffaria in quest'ultimo caso a seconda o meno che essa avvenga a titolo gratuito o verso il pagamento di un prezzo. E' presto per dire se l'uso di questa licenza avrà successo; al di la' della pregevolezza del tentativo operato dalla SIAE per regolare la materia, vi sono però delle considerazioni negative da porre: innanzitutto il fatto che si debba ottenere il preventivo consenso da parte degli altri aventi diritto oltre l'autore (la licenza specifica che non copre il permesso di tali soggetti), quali per esempio gli interpreti ed esecutori, rende la procedura assai farraginosa, anche perché la licenza non specifica se la SIAE stessa si impegna a fare da intermediaria nella ricerca di tale consenso, (peraltro, rientrando la funzione di intermediazione nei suoi compiti statutari, la soluzione affermativa si pone come preferibile).
In secondo luogo l'avviso che del file eventualmente prelevato dal sito se
ne debba fare solo un uso personale, non e' di per sé sufficiente a scoraggiare una ulteriore duplicazione e diffusione dello stesso.

Infine, e questo è il limite decisivo, qualsiasi operatore italiano può ottenere da web-servers esteri uno spazio anche gratuito per aprire un sito in rete, senza possibilità alcuna di applicazione di tale licenza.

Cosa è legale allora?

L'art 17 prosegue affermando che “Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica .” Questa norma sembrerebbe ipotizzare una non lesione del diritto d'autore in caso di distribuzione gratuita a fini promozionali, ma e' specificato che vi debba essere il consenso del titolare del diritto, quindi non illudiamoci: pretendere che si facciano delle copie da distribuire per fini promozionali senza che sia interpellato chi si dovrebbe in teoria giovare di quelle di quella promozione e' una ipotesi per nulla accettabile. Diverso e' il caso della copia fatta per uso personale, giacche' l'art. 68 dice che ”e' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei “lettori”, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. “ .
Tale norma si riferisce apparentemente alle opere scritte, ma e'
unanimemente accettato anche dai più strenui difensori del diritto d'autore che anche la copia di un brano musicale fatta per uso strettamente personale non leda tale diritto.

Sono previste anche conseguenze penali?

L'art. 171 punisce, “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui .
La norma si applica ai soggetti che non sono legittimi possessori
dell'opera o che non ne fanno un uso strettamente personale. L'agire a fine di lucro è considerato una aggravante.

Qual'è la normativa applicabile nel caso in cui io faccia un download da un sito estero?

La Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,n. 399, ultimo trattato in tema di protezione del diritto di autore, non tratta specificatamente la questione della tutela di tale diritto in Internet. Pero' autorevoli voci suggeriscono di applicare analogicamente il criterio stabilito in relazione alla tutela del diritto dia autore in caso di diffusione via satellite di trasmissioni audio-video, diffusione anch'essa potenzialmente mondiale. Il criterio seguito in questi casi e' quello del paese di emissione del segnale. In altre parole si fa' riferimento al criterio della provenienza, cioè la legge da applicare (si intenda bene, dal giudice italiano), per valutare se  ci sia stata una lesione del diritto, e' quella del paese da cui proviene il segnale. Ragionando per analogia, dunque, nel caso in cui si prelevi un file da un sito estero, sarà la legge di quello stato quella applicabile.
La legge 218 del 31 maggio 95 (riforma del diritto internazionale privato)
stabilisce all'articolo 54 che i diritti sui beni immateriali (e il diritto d'autore rientra tra questi) sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione. Ora e' evidente che nei casi in cui ci sia un sito estero che metta a disposizione dei files da scaricare, lo “Stato di utilizzazione” deve essere correttamente individuato in quello del luogo dal quale vengono prelevati i files, e non in quello di “destinazione”, termine esplicitamente usato in relazione ad un'altra fattispecie (diritti reali sui beni in transito, art. 52).
In conclusione possiamo dire che in questo caso l'eventuale lesione del
diritto d'autore deve essere valutata alla stregua della normativa vigente nel paese in cui vi e' il sito, normativa che a seconda dei casi potrà essere più o meno restrittiva rispetto alla legge italiana (Una legge di uno stato straniero che escluda la tutela del diritto d'autore viene comunque ritenuta dalla dottrina inapplicabile in Italia, perché contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento).
Per altro, comunque sia, la giurisdizione e la competenza appartengono
sempre del giudice italiano, che semmai applicherà non la normativa italiana ma quella dello stato in questione.

CONCLUSIONI:

Gli mp3 sono coperti dalla legge sul diritto d'autore?

Si, se provengono da brani coperti da copyright o se non è espressamente dichiarato il contrario.

E' possibile duplicare per uso personale sul proprio pc in mp3 cd regolarmente acquistati?

Si

E' possibile scambiarli con altri, magari tramite un NG?

No

Ci possono essere conseguenze penali?

Si, è prevista una multa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Se scarico da un sito straniero sono immune dalla violazione del diritto d'autore?

No, si applica semplicemente la normativa di quel paese, ma l'applicazione di quella legge spetta sempre al giudice italiano.

L'autore non si assume nessuna responsabilità riguardo una possibile diversa interpretazione della legge. Questo è quanto, ognuno tragga le proprie conclusioni beneficiando di quanto sopra descritto.


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